Permesso di soggiorno per residenza elettiva

Requisiti

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivo di “residenza elettiva” è rilasciato allo straniero titolare di una pensione percepita in Italia  (art. 11 comma 1 c-quater delD.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo luglio 1998, n. 286 (di seguito indicato come “R.A.), nel testo inserito dall’art. 11 del regolamento approvato con D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
Il permesso per residenza elettiva è rilasciabile in due distinte ipotesi:
a) allo straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva;
b) allo straniero che era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiare, a titolo di conversione del permesso di soggiorno (art. 14, comma 1, lett. d) R.A.). Tale ipotesi allude al lavoratore che cessa l’attività lavorativa e fruisce in Italia di una pensione di vecchiaia o di anzianità o di una pensione da invalidità da lavoro ovvero al familiare che percepisce una pensione da superstite ovvero a chi percepisca comunque una pensione di invalidità civile o una pensione sociale.
Il permesso autorizza il soggiorno in Italia dello straniero in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa in Italia.
Nell’ipotesi dello straniero entrato sul territorio dello Stato con il visto di ingresso per residenza elettiva, oltre ai requisiti previsti in generale per l’ingresso nel Territorio Nazionale (si veda la scheda “Ingresso e soggiorno per residenza elettiva”), si richiede la dimostrazione del possesso di un’abitazione da eleggere a residenza e di adeguate risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro.
Lo stesso permesso può essere rilasciato al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, qualora le capacità finanziarie siano adeguate.

 

1.1 Presupposti e documenti per il rilascio.

Per ottenere questo tipo di permesso di soggiorno è richiesto il preventivo rilascio di un visto per motivo di “residenza elettiva” (si veda la scheda “Ingresso e soggiorno per residenza elettiva”), che autorizza l’ingresso in Italia al fine di soggiornare per un periodo superiore a novanta giorni senza esercitare alcuna attività lavorativa nello Stato oppure permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiare, a titolo di conversione del permesso di soggiorno, sempre che lo straniero percepisca una pensione in Italia (non è rilevante il tipo di pensione, né che l’ente erogante della pensione sia un ente italiano o straniero o un’organizzazione internazionale, ma ciò che conta è che si tratti di pensione, cioè di un trattamento economico continuativo e che esso sia effettivamente percepito dall’interessato in Italia).
Altre ipotesi di rilascio di questo tipo di permesso di soggiorno sono indicate successivamente, al paragrafo n. 5.

La domanda di rilascio del permesso di soggiorno è presentata presso gli uffici postali abilitati (circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, prot. n. 400/c/2006/401948/p/14.201 del 7 Dicembre 2006), su moduli appositi (Moduli 2), allegando i seguenti documenti:

1.fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento equipollente (vedi scheda “Ingresso e soggiorno in generale”, par. 3.1);
2. fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un’abitazione in Italia (visura catastale o atto di compra-vendita dell’immobile, contratto di locazione, etc…)
3. fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse economiche provenienti da rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, da stabili attività economico-commerciali o da altre fonti di reddito, diverse dal lavoro subordinato
4. ricevuta del bollettino postale prepagato (euro 27,50) per il rilascio del permesso di soggiorno.

Per il rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva la valutazione dell’adeguatezza dei mezzi economici per il mantenimento proprio e dei familiari è discrezionale e fa capo alle rappresentanze consolari italiane all’estero in sede di rilascio del visto, nonché alla Questura del luogo di dimora in Italia poiché né la legge, né i regolamenti fanno riferimento a parametri determinati.

Invece il permesso di soggiorno per residenza elettiva invece deve essere rilasciato allorché lo straniero esibisca la documentazione idonea concernente la pensione percepita in Italia ed eventualmente fosse titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo per motivi familiari, che in tal caso è convertito.
Non è previsto un importo minimo della pensione percepita, ma in ogni caso non potrebbe negare il rilascio del permesso il Questore allorché lo straniero documenti anche la disponibilità dei mezzi per l’eventuale ritorno nel Paese di provenienza (art. 9, comma 3, lett. d) R.A.) ed eventualmente la disponibilità di altri mezzi di sussistenza sufficienti, rapportati al numero delle persone a carico (art. 9, comma 4 lett. b) R.A.).

Per la compilazione della modulistica il richiedente può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato o da un Comune abilitato dal Ministero dell’Interno.
Alla presentazione della domanda all’ufficio postale dovrà essere versata la somma di 30 euro (Decreto del Ministro dell’Interno del 12 ottobre 2005).

Per il ritiro del permesso di soggiorno è richiesto esibire alla Questura la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria. A tal fine, il richiedente può produrre documentazione di una polizza assicurativa con istituti italiani o esteri, ovvero dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (si veda il par. 2).

 

2. Facoltà riconosciute ai titolari del permesso di soggiorno.

Oltre alla facoltà di soggiornare su tutto il territorio nazionale e di farvi rientro per il periodo corrispondente alla durata del permesso di soggiorno, i titolari del permesso di soggiorno per motivo di residenza elettiva possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale per la copertura assicurativa delle spese sanitarie.

Si configura un’iscrizione volontaria al S.S.N. Essa è finalizzata ad assolvere all’obbligo di assicurare sé ed i familiari contro il rischio di malattie, infortunio e maternità nel territorio nazionale. Essa è posta in alternativa all’assicurazione presso altri istituti italiani o esteri (articolo 34 c. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di seguito T.U., e circolare del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000 n. 5, parte 1.B).  Per l’iscrizione volontaria al S.S.N., valida anche per i familiari a carico, deve essere corrisposto un contributo annuale, determinato con decreto del Ministero della Sanità, a titolo di partecipazione alle spese, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero.
La legge non prevede che il titolare di questo tipo di permesso di soggiorno sia ammesso a svolgere attività lavorativa in Italia, mentre le indicazioni ministeriali (Ministero degli Affari Esteri sui visti del 12 luglio 2000, All. 1, par. 14 sostituito dal successivo D.M. 11 maggio 2011) lo escludono.
La legge, inoltre, non prevede alcuna ipotesi di conversione di questo permesso in permesso di altro tipo.
Tuttavia il titolare di un permesso di soggiorno per residenza elettiva può ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se sussistono tutte le altre condizioni previste dall’art. 9 T.U..

 

3. Durata, rinnovo e revoca.

A) Il permesso di soggiorno per residenza elettiva rilasciato allo straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva ha la durata indicata dal visto (art. 5 c. 3 del T.U,), di solito un anno.
B) Il permesso di soggiorno per residenza elettiva rilasciato a chi percepisca in Italia una pensione dovrebbe essere commisurato alle necessità, di solito uno o due anni.Il permesso è rinnovabile fino a che permangono le condizioni suddette per il suo rilascio, secondo i principi generali, facendone richiesta almeno trenta giorni prima della sua scadenza (art. 5 c. 4 T.U.). Esso è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.
La revoca può avere luogo qualora vengano a mancare i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, con riferimento ai requisiti generali per l’ingresso e il soggiorno nel T.N., e in particolare al possesso di un’abitazione da eleggere a residenza e di adeguate risorse economiche autonome, ai sensi dell’articolo 5 c. 6 del T.U. ovvero in caso di revoca o annullamento o cessazione della percezione in Italia della pensione.

 

4. Mezzi di tutela.

La Questura competente per la provincia in cui dimora il richiedente deve rilasciare il permesso il permesso di soggiorno entro venti giorni (art.  5 c. 9 T.U.), ovvero rifiutarlo con atto scritto e motivato (articoli 2e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241). Il provvedimento della Questura è impugnabile al Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso da notificare entro sessanta giorni (art. 21 della legge 6 dicembre 1974 n. 1034), ovvero al Prefetto con ricorso amministrativo gerarchico ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

5. Altre ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva.

Alcune circolari ministeriali prevedono il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in casi non altrimenti disciplinati dalla legge.
In mancanza di disposizioni diverse, è da ritenere che il rilascio del permesso di soggiorno in queste ipotesi avvenga alle stesse condizioni di coloro che sono ammessi all’ingresso in Italia in base al decreto del Ministero degli Affari Esteri sui visti  del 12 luglio 2000 (si veda la scheda “Ingresso e soggiorno per residenza elettiva”), come indicate in questa scheda al par. 2.

 

5.1 “Altri familiari” di cittadini comunitari e italiani.

Il rilascio di un permesso di soggiorno per motivo di residenza elettiva è previsto dal Ministero dell’Interno (Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e territoriali prot. n. 200704165/15100/14865 (39) del 18.7.2007) al fine di autorizzare il soggiorno dei cittadini non comunitari che fanno parte della famiglia del cittadino comunitario, diversi quelli propriamente definiti “familiari” dall’articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 in attuazione della direttiva comunitaria 2004/38/CE.
L’indicazione ministeriale si riferisce all’obbligo dello Stato italiano di agevolare l’ingresso ed il soggiorno del “partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione”, nonché di “ogni altro familiare qualunque sia la sua cittadinanza, non definito  all’articolo 2,  comma 1,  lettera b),  se  è  a  carico o convive,  nel  paese  di  provenienza,  con  il cittadino dell’Unione titolare  del  diritto  di  soggiorno  a titolo principale”, ai sensi dell’articolo 3 c. 3 del d. lgs. n. 30/2007.
Sono, infatti, definiti “familiari” il/la coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge,  gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2).
A costoro è rilascia una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea o una carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino dell’Unione europea. La disposizione risulta applicabile anche ai minorenni adottati e  a quelli affidati.
La disposizione è applicabile anche ai conviventi di fatto ovvero ai parenti e altre persone che sono a carico e convivono con il cittadino dell’Unione.
Con tale disposizione, lo Stato italiano ha inteso dare attuazione alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare alla corrispondente disposizione in cui si esprime lo Stato Membro (si veda, a riguardo, la scheda “ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini comunitari in generale”). Peraltro, la legge non indica le modalità con cui intende assicurare l’attuazione del prescritto obbligo di agevolare l’ingresso e il soggiorno di queste persone “senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato”. Per espresso rinvio della legge, la stessa disposizione, riferita agli “altri familiari” di cittadini comunitari, è applicabile ai familiari non comunitari di cittadini italiani (art. 23 d. Lgs. 30/2007art. 28 c. 2 T.U.).

Proprio in considerazione del possibile pregiudizio alla libera circolazione del cittadino comunitario, è da verificare se la misura del rilascio di un permesso di soggiorno per motivo di residenza elettiva rappresenti un ostacolo e pregiudichi la libera circolazione, viste le importanti limitazioni connesse a questo tipo di permesso di soggiorno per i familiari considerati “altri”, in quanto esclusi dal mercato del lavoro, dall’iscrizione gratuita al S.S.N. Il rilascio e il rinnovo del permesso di questo tipo di permesso di soggiorno, inoltre, è condizionato alla dimostrazione della disponibilità di ingenti risorse economiche, discrezionalmente valutate dall’Amministrazione,  nonché soggetto a durata limitata.

La circolare del Ministero dell’Interno richiede, a dimostrazione della relazione nei casi suddetti, “documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile,  registrata nel medesimo Stato”.

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